Organi e statuto
L'Organo di amminstrazione dell'Associazione Voci di dentro è composto da Francesco Lo Piccolo (Presidente), Silvia Civitarese Matteucci (Vicepresidente), Mara Giammarino, Antonella La Morgia, Valeria De Logu
(registrato all'Agenzia delle Entrate il 3 ottobre 2020 in base al Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 3 luglio 2017 N. 117 e successive modifiche)
Voci di dentro Odv
Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI
L’Organizzazione di volontariato “VOCI DI DENTRO ODV”, fondata il 26 novembre 2008, ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° DA5/072 del 24 agosto 2009, si costituisce oggi come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
L’ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti in via De Horatiis, 6.
L’Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell’ambito del comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell’unione europea.
Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall’organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s’intende eseguita con la pubblicazione sull’albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.
L’ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.
Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
“VOCI DI DENTRO ODV” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 D. Lgs.3 luglio n.117.
Nel perseguimento delle finalità indicate, l’ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.
Attraverso il proprio impegno, “VOCI DI DENTRO ODV” si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all’art.5 D. L. gs.3 Luglio 2017 n.117 relative alle seguenti lettere:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico, “VOCI DI DENTRO ODV” per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:
- promuovere la cultura della solidarietà;
- diffondere il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza e la giustizia sociale, la conoscenza e la cultura;
- organizzare iniziative ed attività per l’inclusione contro l’esclusione, per il reinserimento sociale delle persone in stato di disagio e degli ex detenuti;
- realizzare laboratori, seminari, incontri, convegni;
- realizzare e diffondere giornali, riviste, libri, opuscoli;
- organizzare e promuovere corsi su temi legati a giustizia, diritti, giornalismo sociale, scrittura, disegno-pittura, fotografia, video eccetera;
- allestire laboratori teatrali;
- realizzare ed organizzare attività e laboratori all’interno delle carceri;
- realizzare attività ed iniziative volte al reinserimento sociale e lavorativo e all’istruzione e alla formazione professionale;
- realizzare attività di ricerca con finalità sociale;
- organizzare iniziative per promuovere l’integrazione sociale, e la cultura della legalità e della pace;
- gestire eventuali spazi, luoghi, terreni e beni pubblici concessi o confiscati per riqualificarli e/o realizzare alloggi sociali.
- L’ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall’art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
Le attività su descritte sono svolte dall’ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’ODV le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei Soci. E’ consentito, in particolari casi individuati dall’Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs 117/2017).
L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Art. 3 - I SOCI
Possono essere Soci dell’ODV:
- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).
L’ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’ODV, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;
- Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato;
- Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell’ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;
- Soci onorari: sono quelle persone alle quali l’ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’ODV.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Chiunque intenda aderire all’ODV deve rivolgere domanda all’ Organo di amministrazione.
In particolare, in essa deve:
- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l’ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l’eventuale Regolamento.
L’ammissione decorre dalla data di deliberazione dell’Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.
In caso di rigetto della richiesta d’ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’associazione, l’Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all’assemblea dei soci l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.
Dove adottato il relativo regolamento, l’ammissione del socio persona fisica è subordinata all’effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.
Durante tale periodo l’Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l’effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l’Organo di amministrazione decide l’accoglimento o il rigetto della richiesta d’ammissione. In caso di rigetto della richiesta d’ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
L’accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.
Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento.
L’Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull’esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l’interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell’ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i Soci hanno diritto a:
- partecipare effettivamente alla vita dell’ODV;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Gli organi dell’ODV sono: l’Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l’Organo di revisione legale dei conti (eventuale).
A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).
Art. 7 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.
Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 2373 del codice civile.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l’organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’ODV ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell’Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti;
- approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull’esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall’aspirante socio in seguito al diniego dell’Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall’Organo di amministrazione.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell’ODV e ratifica l’eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell’organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea.
Art. 8 - L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione governa l’ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).
L'Organo di Amministrazione è l’organo esecutivo e gestionale dell’ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall’assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.
I membri dell’Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell’Organo di amministrazione decadano dall’incarico, l’Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.
All’Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- deliberare eventuali convenzioni tra l’ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, determinando anche le modalità di attuazione;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.
L’organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell’organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell’ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell’ODV.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Segretario provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.
Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell’ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.
L’organo di amministrazione è convocato di regola ogni 2 (mesi) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l’utilizzo di strumenti informatici, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell’organo di amministrazione.
È possibile l’intervento alle riunioni dell’Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l’identità dell’associato che partecipa e vota.
I verbali di ogni adunanza dell’organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Organo stesso.
L’organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.
Art. 9 - L’ORGANO DI CONTROLLO (qualora previsto)
L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)
L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L' organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE
L’ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all’art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all’art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell’ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/17, l’organizzazione può redigere il bilancio sociale e porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 12 - LIBRI SOCIALI
L’ODV deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati tenuto dall’Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall’Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione tenuto dall’Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall’Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall’Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall’Organo a cui si riferiscono
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all’Organo di amministrazione, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 13 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento per qualunque causa dell’ODV è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell’art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 14 - RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.
Art. 15 - NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.