L'obiettivo del Referendum: ridurre diritti

16 Mar 2026 Valentina Restaino, Avvocato penalista

. Siamo alle ultime revisioni degli articoli: il nuovo numero della rivista è ormai pronto. Anticipiamo uno dei testi sul referendum e che spiega bene il nostro No.

Io non considero questa riforma una questione corporativa; nè mi interessa difendere in particolar modo i magistrati e le magistrate. In 25 anni di esercizio del mestiere di avvocata penalista ho visto ingiustizie, parzialità, arroganze. La considero una questione fondamentale di teoria dello Stato, come vorrei provare a spiegare. La democrazia costituzionale moderna nasce da una diffidenza radicale verso il potere concentrato. Montesquieu non separa i poteri per eleganza accademica: li separa perché chi governa tende ad abusare del proprio potere. È una legge antropologica prima ancora che politica. La Costituzione italiana è figlia di questa diffidenza. Dopo un regime che aveva piegato la magistratura al potere esecutivo, i costituenti hanno costruito un modello in cui il potere giudiziario fosse esercitato da un ordine autonomo e indipendente, con un unico organo di autogoverno — il Consiglio Superiore della Magistratura — a garanzia della sua unità. Non per proteggere i magistrati. Per proteggere le persone dal potere punitivo e accusatorio dello Stato. Che se commisto con altri poteri diventa un vero Leviatano mostruoso.

Per capire fino in fondo questa riforma costituzionale, bisogna mettere assieme, come in un mosaico, alcuni tasselli: che guardati da soli non rappresentano nulla, ma messi assieme restituiscono un’immagine precisa. Tassello 1: Parto da una notazione che apparentemente è fuori squadra rispetto all’argomento referendario: ma vedremo che non lo è affatto. Oggi stiamo assistendo a un’espansione del diritto penale come strumento di governo del conflitto sociale. È un sintomo. È il sintomo di una trasformazione più profonda: il passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale. Passaggio che, in verità, non è iniziato con questo governo, ma che con questo governo sta trovando il suo compimento più terribile. Quando il sistema economico produce disuguaglianze strutturali e non è disposto a correggerle, lo strumento che resta è la repressione. Il capitalismo contemporaneo non è più quello novecentesco della grande fabbrica e del conflitto industriale centralizzato. È un capitalismo frammentato, finanziarizzato, individualizzante. Produce competizione permanente, solitudine lavorativa, precarietà diffusa. E soprattutto produce un’enorme concentrazione di ricchezza. Le disuguaglianze qui non sono un incidente. Sono una condizione di funzionamento del sistema. In questo quadro, il diritto penale diventa un meccanismo di gestione degli scarti. Non si eliminano le cause della marginalità. Si disciplinano i marginali. Decreti sicurezza che anticipano la soglia dell’intervento repressivo. Proliferazione di nuovi titoli di reato. Si colpiscono con maggiore facilità manifestazioni, blocchi, dissenso. Si introducono fermi di polizia di 12 ore per chi dissente o per chi è sospettato di volerlo fare in occasione di manifestazioni. Si rafforzano poteri preventivi delle autorità di pubblica sicurezza. Si potenziano i centri di trattenimento per migranti. Si ampliano interdizioni e divieti di partecipazione alla vita pubblica. Questo non è neutro.

Mentre ciò accade, la maggioranza di governo si propone di modificare quell’assetto di equilibrio fra i poteri voluto dai Costituenti per arginare il potere, e in particolare, nel caso della netta separazione fra potere giudiziario ed esecutivo, il potere punitivo dello Stato, il potere di privare le persone della libertà personale. Sono partita da questa notazione perchè non si può guardare a questa riforma in modo asettico, o esclusivamente tecnico. E’ necessario guardare il contesto in cui nasce; e le finalità che ha: quelle dichiarate, e quelle meno dichiarate. In un contesto del genere, il giudice indipendente diventa l’ultimo argine: colui che può dichiarare illegittimo un trattenimento, annullare un provvedimento amministrativo, riconoscere un diritto contro l’interesse contingente del governo. (esempio processo Salvini - assoluzione)
Tassello 2: C’è però, accanto alla legislazione dei decreti sicurezza un altro elemento del contesto che va tenuto in conto per avere un quadro chiaro delle finalità reali della riforma così come strutturata. Anche questo che sto per dire  può sembrare avulso dalla vicenda riforma della magistratura, ma non è così. Bisogna alzare lo sguardo dalle singole norme e leggerle, appunto, nel contesto. Pochi giorni fa la maggioranza di governo ha presentato una proposta di riforma della legge elettorale collegata al progetto di premierato. Non si tratta soltanto dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio. La proposta contiene anche un consistente premio di maggioranza per la coalizione vincitrice. E un premio di maggioranza molto ampio significa che una coalizione può ottenere una maggioranza parlamentare solida anche con una percentuale di voti che non riflette proporzionalmente l’intero corpo elettorale. Significa una maggioranza numericamente blindata. Significa gruppi parlamentari fortemente legati alla leadership dell’esecutivo. In un sistema così disegnato il Parlamento non scompare. Ma si trasforma. Da luogo di mediazione e composizione del conflitto politico diventa sede di ratifica delle decisioni della maggioranza di governo, quindi dell’esecutivo. Tecnicamente la riforma introduce tre interventi strutturali: la separazione delle carriere, la creazione di due CSM distinti e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare.

Nel nostro sistema attuale il pubblico ministero è magistrato, appartiene allo stesso ordine del giudice ed è sottoposto alle medesime garanzie costituzionali di indipendenza. L’obbligatorietà dell’azione penale lo sottrae, almeno in linea teorica, a indirizzi politici. Se si crea un corpo separato, con un proprio organo di autogoverno distinto, si apre inevitabilmente la strada a una progressiva differenziazione funzionale e culturale. Il pubblico ministero diventa un attore distinto dal giudice, con una propria organizzazione. E quando il PM non appartiene più a un ordine unitario ma a un segmento separato, diventa molto più semplice, nel tempo, intervenire sul suo statuto. Intervenire sulla garanzia più grande che abbiamo contro gli abusi del potere: l’obbligatorietà dell’azione penale. Sappiamo tutti cosa significhi: se un Procuratore della Repubblica riceve una notizia di reato, deve necessariamente aprire un fascicolo e indagare sull’accaduto, senza poter decidere se avviare la fase inquirente oppure no. E’ vero che esiste una norma, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che consente alle singole Procure di stabilire all’inizio dell’anno le priorità nella persecuzione dei reati, a seconda delle criticità dei territori in cui insistono e a seconda degli organici a disposizione. Ma arriviamo al Tassello 3: pochi giorni fa il Ministro della giustizia Nordio ha dichiarato che i criteri di priorità dell’azione penale dovranno essere stabiliti dal Parlamento in modo uniforme per tutto il territorio nazionale. La domanda allora diventa inevitabile: quale Parlamento, nel disegno dei riformatori della Costituzione? Un Parlamento realmente pluralista, capace di esprimere conflitto politico e controllo sull’esecutivo? Oppure un Parlamento costruito attraverso un forte premio di maggioranza e quindi strutturalmente allineato alla maggioranza di governo? Se i criteri di priorità delle procure vengono stabiliti da un Parlamento così configurato, è evidente che la politica criminale dello Stato finirà inevitabilmente per coincidere con l’indirizzo politico dell’esecutivo. L’obbligatorietà dell’azione penale non verrà abolita formalmente. Resterà scritta nella Costituzione. Ma potrà essere svuotata nella pratica. Potrà essere piegata a scopi e intendimenti che con la terzietà dell’azione giudiziaria non hanno decisamente nulla a che fare. Le procure resteranno formalmente autonome, ma perseguiranno prioritariamente ciò che il Parlamento — quello con la maggioranza blindata dal premio consistentissimo previsto per i vincitori, e quindi l’esecutivo — indicherà come prioritario. Mentre invece l’obbligatorietà dell’azione penale non è una formalità. È una clausola di uguaglianza: significa che non è il governo a decidere quali reati perseguire e quali ignorare. E io credo che dovremmo tenercela molto cara. Qui non viene scritto in Costituzione che il governo controllerà le procure. E’ tutto molto più intelligente e sottile. Il controllo si costruisce per fasi. Prima si separa. Poi si modifica il sistema disciplinare (ne parleremo fra poco).  Poi si costruisce un Parlamento a maggioranza blindata. Poi il Parlamento ridotto ad organo dell’esecutivo interviene sui criteri di priorità dell’azione penale. Poi si collegano risorse, nomine e carriere a indirizzi di politica criminale, grazie a due CSM e ad una Alta Corte in cui la maggioranza politica farà da padrona. E qui la questione diventa politica.
Cosa sarà prioritario perseguire? i reati ambientali, economici, finanziari? Non credo proprio. La manifestazione del dissenso. L’immigrazione irregolare, la marginalità, il disagio abitativo, sociale, economico. La criminalità spicciola, quella che non tocca i grandi interessi ma che colpisce tanto l’immaginario dei serbatoi di voti dei governi populisti. In un contesto in cui i decreti sicurezza rafforzano già gli strumenti repressivi dello Stato, consegnare al potere politico un sistema di procure più separato e più influenzabile significa alterare un equilibrio delicatissimo.

Tassello 4: A questo si aggiunge un altro elemento della riforma: la creazione e la struttura dell’Alta Corte disciplinare. Anche qui il dibattito pubblico tende a presentarla come una modifica tecnica. In realtà le criticità costituzionali sono evidenti. La funzione disciplinare viene sottratta al CSM, cioè all’organo costituzionale di autogoverno della magistratura. Non è una modifica marginale: il potere disciplinare è uno dei pilastri dell’autonomia della magistratura. Quando si discute dell’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma, spesso la si presenta come un semplice miglioramento tecnico del sistema disciplinare. In realtà le criticità costituzionali sono diverse, e riguardano proprio la struttura dell’organo. Il primo problema riguarda la composizione dell’Alta Corte. Nella componente di derivazione politica. È un punto rilevante perché la funzione disciplinare sui magistrati è uno degli strumenti più sensibili per incidere sull’indipendenza della magistratura. Se aumenta il peso della componente politica nel giudice disciplinare, aumenta inevitabilmente anche il rischio di un condizionamento politico, anche solo potenziale, delle decisioni disciplinari. A questo si aggiunge un secondo elemento, spesso poco evidenziato: il sorteggio non è affatto neutrale per tutte le componenti. I magistrati sono effettivamente estratti a sorte; la componente laica, invece, non lo è davvero. Prima viene selezionata dal Parlamento e solo successivamente sorteggiata all’interno di un elenco già filtrato politicamente. In altre parole, il sorteggio opera su una rosa di nomi che è già stata definita dalla politica. Non è un dettaglio: significa che l’unica componente non realmente sorteggiata è proprio quella di derivazione politica. C’è poi un terzo problema tecnico, molto serio: la riforma non chiarisce come funzioneranno concretamente i collegi giudicanti. La Costituzione definisce la composizione dell’Alta Corte nel suo complesso, ma non stabilisce come saranno composti i collegi che decideranno i singoli procedimenti disciplinari. Questo punto viene rinviato a una futura legge ordinaria di attuazione. Il che significa che un aspetto decisivo — cioè il rapporto tra componenti togati e laici nei collegi che giudicheranno i magistrati — non è fissato dalla Costituzione ma potrà essere determinato successivamente dal
legislatore.
Quale legislatore? Sempre quello del premio di maggioranza dirompente. Questo è un punto delicato perché il potere disciplinare è uno degli strumenti più sensibili attraverso cui si può incidere sull’indipendenza dei magistrati. Messe insieme, queste scelte non sono semplici ritocchi organizzativi. Intervengono su uno degli snodi più delicati dell’indipendenza della magistratura. Se a tutto questo si aggiunge il clima politico degli ultimi anni — un clima in cui esponenti del governo non perdono occasione per delegittimare i magistrati che assumono decisioni non gradite al potere politico — il disegno complessivo diventa difficile da non vedere. 

Tassello 5: La conferma che sia questo l’obiettivo della riforma la si desume non solo dalla interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme, ma anche da quella che possiamo definire una sorta di interpretazione autentica della legge di revisione costituzionale, così come emerge dalle dichiarazioni espresse dai due proponenti della riforma. In particolare: il 30 ottobre 2025 la premier Giorgia Meloni, in un post pubblicato sui suoi social, ha scritto: “La riforma costituzionale della giustizia rappresenta la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza nelle scelte politiche del governo”; il 3 novembre 2025 il Ministro della giustizia Carlo Nordio, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”, concetto ribadito nel suo ultimo libro nel quale, riferendosi ai dirigenti del Partito Democratico, ha scritto: “Poiché è presumibile che prima o poi l’onere del governo spetti a loro, è abbastanza singolare che, per raccattare qualche consenso oggi, compromettano la propria libertà di azione domani”. Il 6 marzo scorso, sulla pagina facebook ufficiale di Fratelli d’Italia è uscito un post, poi cancellato (ma fotografato da molti e molte prima della cancellazione) con il seguente testo, che credo sia la chiosa definitiva che dà contezza del vero scopo della riforma costituzionale: “Le decisioni surreali di certa magistratura incidono sulla vita dei cittadini, a partire dal loro diritto alla sicurezza. Per questo il 22 e 23 marzo non possiamo farci sfuggire l’occasione storica di mettere fine a sentenze ideologiche che svuotano le decisioni politiche e intralciano il contrasto dell’immigrazione clandestina.” Si tratta di affermazioni talmente chiare che tradiscono, in modo inequivocabile, il reale obiettivo della riforma, che, come detto, è quello di consentire al governo di turno di avere “mani libere”: non parlano nè di terzietà del giudice, nè di efficienza dell’organizzazione giudiziaria, ma di ridefinizione Non stiamo parlando quindi di un singolo intervento tecnico. Stiamo parlando di una trasformazione dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Un esecutivo rafforzato da un premio elettorale consistente. Un Parlamento che tende a diventare luogo di ratifica delle decisioni del governo. Una magistratura più frammentata e quindi più penetrabile. Una obbligatorietà dell’azione penale che negli intendimenti del ministro della Giustizia dovrà essere piegata alle decisioni del potere legislativo - esecutivo. Non stiamo parlando di colpi di Stato. Stiamo parlando di verticalizzazione del potere. E la verticalizzazione del potere non avviene mai con un gesto eclatante. Avviene con riforme coerenti che, una dopo l’altra, modificano l’equilibrio tra i poteri. La magistratura indipendente non è un privilegio. Il Parlamento pluralista non è un orpello. Sono strumenti di limitazione del potere. E la limitazione del potere è l’essenza della democrazia costituzionale.
Per questo il voto al referendum non è un giudizio su una categoria. È una scelta sul modello di Stato che vogliamo. La democrazia esiste solo dove il potere incontra limiti reali. Quando quei limiti si assottigliano, non si rafforza lo Stato. Si indeboliscono le libertà.