Detenzione domiciliare nelle comunità, una riforma a metà

08 Jun 2026 Antonio Gelardi

E’ in questi giorni all’esame parlamentare un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti” : Si tratterebbe nel caso di approvazione di un secondo intervento, dopo quello contenuto nel decreto legge c.d. carcere sicuro, emanato nel luglio 2024, e volto ad assicurare un domicilio a persone che non potevano fruire di misure di comunità dal momento che non disponevano di un idoneo alloggio.
In entrambi i casi l’iniziativa del governo tenderebbe ad affrontare il sovraffollamento carcerario senza ricorrere a provvedimenti deflattivi quali misure di clemenza o detrazioni di pena maggiori di quelle ordinariamente previste. Allo stato attuale non è comunque possibile stilare un bilancio del primo dei provvedimenti dal momento che è stato appena presentato (cfr conferenza stampa del Ministro della Giustizia tenutasi il 21 maggio 2026 ) l’elenco delle comunità accreditate. 
Pur rimanendo in attesa dei successivi sviluppi, e quindi sospendendo ogni valutazione, non si può certo dire che i tempi di attuazione di una norma contenuta in un decreto legge, emanato come previsto per necessità ed urgenza risultino massimamente solleciti, e comunque non sembra superata la criticità -fra le altre- relativa alla insufficiente copertura finanziaria che consentirebbe solo ad alcune centinaia di persona di usufruirne.
Va detto in premessa che gli sforzi per ridurre la permanenza in carcere, in particolare di alcune tipologie di persone, sono ampiamente apprezzabili, e risulta dall’iter parlamentare che vi è stato un particolare impegno del governo nel sostenere e nel perfezionare il disegno di legge; e tuttavia va esaminata la reale possibilità di efficacia delle misure presentate e, anche in questo caso l’effettiva copertura finanziaria.
Ciò premesso, si osserva che Il disegno di Legge n. 1635 all’esame della commissione giustizia del Senato, affronta il tema della detenzione domiciliare per persone detenute affette da tossicodipendenza o alcol dipendenza, e mira a rafforzare percorsi terapeutici e di recupero sociale alternativi alla permanenza in carcere, riconoscendo come le dipendenze rappresentino innanzitutto una problematica sanitaria e sociale oltre che giudiziaria. 
In proposito, il dibattito parlamentare evidenzia la necessità di garantire un adeguato equilibrio tra finalità riabilitative, tutela della sicurezza pubblica e certezza dell’esecuzione della pena. L’efficacia della riforma dipenderà dalla capacità di assicurare controlli adeguati, risorse per i programmi terapeutici e un coordinamento efficace tra autorità giudiziaria, servizi sanitari e strutture di accoglienza. In questa prospettiva, il provvedimento rappresenta, almeno nelle intenzioni un tentativo di coniugare umanità della pena e sicurezza collettiva, in linea con i principi costituzionali e con le più recenti indicazioni in materia di trattamento delle dipendenze.
Pur essendo necessario distinguere tra il testo originario del DDL n. 1635 e gli emendamenti proposti in Commissione Giustizia del Senato, molti dei quali ancora in esame, si può osservare sin d’ora che il testo base resta quello dell’introduzione degli artt. 94-ter e 94-quater nel DPR 309/1990 e si indicano i seguenti aspetti peculiari della normativa proposta:
- I limiti di pena
L’art. 94-ter, comma 1, prevede l’accesso alla nuova misura della detenzione domiciliare terapeutica quando debba essere eseguita una pena detentiva che sia: 1) non superiore a otto anni, anche residua; 2) non superiore a quattro anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati di cui all’9;art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Si tratta di limiti significativamente più elevati rispetto a quelli tradizionalmente previsti per molte misure alternative, con una scelta legislativa che valorizza il recupero terapeutico anche per condanne di consistente entità.
- La necessaria connessione tra reato e tossicodipendenza
Uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge è contenuto nell’art. 94-ter, comma 2.
La norma stabilisce che alla domanda debba essere allegata, a pena di inammissibilità, «l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato».
Questa previsione introduce un requisito ulteriore rispetto al semplice stato di dipendenza: non basta che il soggetto sia tossicodipendente o alcoldipendente, ma occorre dimostrare che il reato sia collegato causalmente o funzionalmente alla condizione patologica.
Dal punto di vista sistematico, la previsione appare, sotto questo aspetto, più restrittiva dell’attuale art. 94 DPR 309/1990 (affidamento terapeutico), poiché rischia di escludere soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso reati non immediatamente riconducibili alla dipendenza ma che necessitino comunque di un percorso di recupero.
- Cosa accade dopo la conclusione del programma terapeutico
Questo è probabilmente il profilo più innovativo del DDL.
L’art. 94-ter, comma 6, disciplina espressamente l’esito positivo del programma terapeutico. La disposizione prevede che:
se il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare, previa rideterminazione delle prescrizioni finalizzate al reinserimento sociale.
La norma aggiunge un elemento significativo: il passaggio all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare può avvenire anche quando la pena residua supera i limiti ordinari previsti dagli artt. 47 e 47-ter dell’O.P.; resta tuttavia necessario che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1, aumentati: o della metà nei casi ordinari; o di un quarto se il titolo comprende reati ex art. 4-bis.
Pertanto il legislatore costruisce una sorta di percorso progressivo: 1) ingresso nella comunità terapeutica; 2) svolgimento del programma (normalmente uno-due anni nella prassi delle comunità); 3) conclusione positiva; 4) prosecuzione dell’esecuzione penale mediante affidamento in prova o detenzione domiciliare orientati al reinserimento sociale.
La norma evita quindi che la conclusione del programma determini automaticamente il rientro in carcere.
Fin qui i fatti. E ora le osservazioni critiche
Dal punto di vista dogmatico il DDL presenta diverse possibili criticità. Primo profilo: la richiesta di dimostrare la correlazione tra reato e tossicodipendenza rischia di restringere eccessivamente la platea dei beneficiari, introducendo un requisito che potrebbe generare contenzioso interpretativo. La stessa presentazione degli emendamenti soppressivi dimostra che il punto è oggetto di discussione parlamentare.
Secondo profilo: l’estensione dei limiti di pena fino a otto anni costituisce una deroga significativa alla disciplina generale delle misure alternative e richiederà una rigorosa valutazione prognostica da parte della magistratura di sorveglianza circa l’effettiva idoneità del programma terapeutico.
Terzo profilo: Il disegno di legge prevede misure che si inseriscono nelle scia dell’articolo 94 T.U tossicodipendenza ( affidamento in prova in casi particolari) che ha avuto scarsissima applicazione.
Quarto profilo: La copertura finanziaria del DDL 1635 è inoltre uno dei punti più problematici sotto il profilo tecnico.
L’art. 5 istituisce un fondo con una dotazione di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026. La 5ª Commissione Bilancio del Senato ha esaminato espressamente la copertura finanziaria e gli effetti sulla finanza pubblica ed il dato, che risulta, considerando una retta media collocata fra 60 e 70 euro è quello che il fondo sembra idoneo a sostenere qualche centinaio di inserimenti all’anno (circa 500-800), non certo diverse migliaia di persone. 
Il DDL quindi amplia in modo significativo i limiti di pena (fino a otto anni) e la platea astratta dei beneficiari, ma la copertura finanziaria di 19,4 milioni annui sembra consentire il finanziamento di poche centinaia di percorsi terapeutici residenziali. Ne deriva una possibile discrasia tra diritto astrattamente riconosciuto e concreta disponibilità di posti nelle comunità terapeutiche accreditate, con il rischio di generare liste d’attesa e applicazioni territorialmente disomogenee della misura.
Da ultimo, ma last but not least va segnalato il giudizio apertamente negativo espresso dal professor Palma, già garante nazionale dei diritti delle persone private della liberà, che in una intervista all’Unità segnala la difficoltà di effettuare controlli efficaci sulla attuazione dei programmi riabilitativi, date le difficoltà nelle quali versano gli uffici di esecuzione penale esterna ed i relativi nuclei di polizia penitenziaria ed il rischio di privatizzazione della pena, ravvisabile nella espressione usata in uno degli emendamenti approvati in commissione, che cita, oltre le comunità accreditate “altri luoghi idonei” espressione giudicata dal professore, ambigua e pericolosa.
In conclusione, pur riconoscendo lo sforzo governativo e parlamentare per affrontare in modo in talune parti innovativo il problema della peraltro elevatissima presenza di tossicodipendenti ed alcooldipendenti in carcere e di riflesso quello del sovraffollamento, c’è il rischio che le norme allo studio risultino da un lato inefficaci e, dall’altro di bandiera per sostenere di avere cercato di affrontare il problema senza ricorrere a norme etichettate come svuota carceri. Il seguito, parlamentare ed attuativo andrà seguito per verificare il successo o meno di questa iniziativa.
(Siracusa, 3 giugno 2026)